Istituto Comprensivo Via De Gasperi

Istituto Comprensivo Via De Gasperi

Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria – Seveso (MB)

Circolare n. 62-Nuove modalità di svolgimento delle visite fiscali

CIRCOLARE N.62

 

A TUTTO IL PERSONALE

dell’Istituto Comprensivo Statale

“VIA De Gasperi”

 Seveso

OGGETTO: Nuove modalità di svolgimento delle visite fiscali

Dal 1° Settembre 2017, a seguito del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, è entrato in vigore il “Polo unico per le visite fiscali” che attribuisce all’istituto INPS la competenza esclusiva ad effettuare le visite mediche di controllo sui dipendenti assenti per malattia sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Il 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 206 del 17 ottobre 2017 che definisce le modalità di svolgimento delle visite fiscali.

COSA CAMBIA :

  • Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale. Possono, dunque, essere disposte due o più visite di controllo per lo stesso certificato medico.
  • Riguardo agli esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per causa di servizio riconosciuta o per stati patologici, il decreto precisa che la causa di servizio deve aver dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834, ovvero a patologie rientranti nella tabella E del medesimo decreto, mentre per gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità è necessario che tale invalidità sia pari o superiore al 67%.
  • Anche il dipendente in malattia per infortunio, ancorché riconosciuto con determinazione dell’INAIL, è tenuto comunque a rispettare le fasce orarie di reperibilità, in quanto può essere sottoposto a visita fiscale.
  • Se il dipendente non intende accettare l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve dissentire immediatamente: il medico annota sul verbale il dissenso manifestato, che deve essere sottoscritto dal dipendente, e contestualmente invita lo stesso a

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sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il medico fiscale informa, comunque, l’INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale.

  • Il certificato medico sostitutivo, per il dipendente che vuole riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi, è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi, ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

COSA RESTA INVARIATO:

  • Il dipendente deve essere reperibile presso la sua residenza o presso il domicilio comunicato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
  • Se il dipendente intende variare l’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi, deve darne immediata comunicazione all’amministrazione presso cui presta servizio. Si ricorda che se già dal primo giorno di assenza la reperibilità è diversa dalla residenza o dal domicilio abituale, la segnalazione deve essere effettuata al proprio medico nel corso della visita e dichiarata sul certificato medico telematico.
  • L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia.
  • Il lavoratore può rifiutare, senza nessuna conseguenza, l’ingresso ai medici al di fuori dell’orario di reperibilità.
  • È escluso dall’obbligo della reperibilità il dipendente che si assenta a causa di patologia grave che richiede terapie salvavita. Sono esclusi, quindi: i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia), i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie e alle periodiche visite specialistiche e/o ambulatoriali di controllo delle certificate gravi patologie.
  • Sono altresì esclusi dalla visita di controllo: i dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a visite specialistiche; i dipendenti in degenza in ospedale superiore alle 24 ore o con certificazione di ricovero domiciliare o in strutture sanitarie competenti o ancora in regime di day hospital o macroattività i regime ospedaliero, o che si rechino al pronto soccorso.
  • La visita fiscale può essere richiesta fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente.
  • L’amministrazione è obbligata a disporre la visita fiscale nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle lavorative (prima o dopo la domenica o altre festività). Per tutti gli altri casi, le visite fiscali sono ricondotte alla discrezionalità dell’amministrazione, la quale può tenere in conto, ai fini della decisione, di elementi a carattere oggettivo come la condotta generale del dipendente.

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  • In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta.
  • Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito (fare attenzione ai dati riportati sul certificato medico telematico: “residenza o domicilio abituale”, “reperibilità durante la malattia”), il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.
  • Ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

Per completezza di informazione, si allega la seguente documentazione:

 Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 206 del 17 ottobre 2017

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981

 Il Dirigente Scolastico

 Dott.ssa Wilma De Pieri

Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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